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MEDIAZIONI & AGENTI
IMMOBILIARI ...un pò di storia ....e Leggi.
L'agente immobiliare è da sempre il "partner di casa tua" scrio,
affidabile, e trasparente il cliente per ottenere il massimo da
costui deve emanare tutta la sua fiducia e correttezza, in poche
parole affidarsi al 100% all'agente immobiliare è un vantaggio
reciproco enorme ed è importante anche dal punto di vista morale e
psicologico il vero agente immobiliare e davvero "l'Antistress di
casa tua da vendere, o da comprare" è naturale specificare al
cliente il detto ....."diffidate dalla imitazioni o fac simili".
UN PO' DI LEGGE
SULLA MEDIAZIONE
Art.1754 c.c. E' mediatore colui che mette in relazione due o più
parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad
alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza.
Rappresentanza del mediatore - art.1761 c.c. Il mediatore può
essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti
relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo
intervento.
L'agente immobiliare ha diritto al rimborso spese art.1756 c.c.
Il mediatore può prestare fidejussione per una delle parti. art.1736
c.c.
Cassazione civ., sent.n.64 del 25 gennaio 1960, sez.III - Il
diritto del mediatore alla provvigione deriva, a norma dell'art.1755
del codice civile, dalla conclusione dell'affare per l'effetto del
suo intervento; da ciò consegue che la prestazione del mediatore
può anche esaurirsi nel ritrovamento e nelle indicazioni di uno
dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie
fasi delle trattative fino alla stipulazione del contratto, purchè
questa sia in rapporto di casualità con l'indicazione del
mediatore.
Cassazione civ.,sent. n.2049 del 30 giugno 1959, sez.I - Perchè il
mediatore acquisti il diritto alla provvigione non è necessario il
suo concorso fino alla stipulazione del contratto, essendo
sufficiente che egli abbia collaborato alla conclusione
dell'affare e che esista un rapporto di casualità fra l'opera da
lui svolta e la conclusione del contratto medesimo. Pertanto il
mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti che hanno
concluso l'affare sostituiscono altri a se stesse nella
stipulazione del contratto definitivo.
Cassazione civ.,n.1831 del 15 giugno 1959, sez. I - Il contratto
concluso dal falsus procurator deve considerarsi sottoposto a
condizione sospensiva (ratifica del dominus), per cui il diritto
del mediatore alla provvigione si realizza, a norma dell'art.1757
del codice civile, soltanto al momento in cui interviene la
ratifica.
Cassazione
civ.,n.378 del 26 gennaio 1978, sez.II - Il rifiuto opposto nelle
trattative dell'attività di interposizione del mediatore non esime
la parte, interessata alla conclusione dell'affare, dall'obbligo
del pagamento del compenso della mediazione, quando l'opera del
mediatore fu essa inizialmente accettata, e si pose in relazione
casuale con l'affare poi concluso.
N.B.
Le succitate leggi e sentenze hanno il solo scopo di informare la
gentile clientela considerando anche il fatto di
eventuali modifiche e aggiornamenti delle stesse. Pertanto è vietato
l'uso di questa pagina in eventuali giudizi e/o controversie di
chiunque esonerando lo studio UNYVERSO IMMOBILIARE da
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518/1992)