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MEDIAZIONI & AGENTI IMMOBILIARI ...un pò di storia ....e Leggi.
  • L'agente immobiliare è da sempre il "partner di casa tua" scrio, affidabile, e trasparente il cliente per ottenere il massimo da costui deve emanare tutta la sua fiducia e correttezza, in poche parole affidarsi al 100% all'agente immobiliare è un vantaggio reciproco enorme ed è importante anche dal punto di vista morale e psicologico il vero agente immobiliare e davvero "l'Antistress di casa tua da vendere, o da comprare" è naturale specificare al cliente il detto ....."diffidate dalla imitazioni o fac simili".

 

UN PO' DI LEGGE SULLA MEDIAZIONE
   
  • Art.1754 c.c. E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

  • Rappresentanza del mediatore - art.1761 c.c. Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

  • L'agente immobiliare ha diritto al rimborso spese art.1756 c.c.

  • Il mediatore può prestare fidejussione per una delle parti. art.1736 c.c.

  • Cassazione civ., sent.n.64 del 25 gennaio 1960, sez.III - Il diritto del mediatore alla provvigione deriva, a norma dell'art.1755 del codice civile, dalla conclusione dell'affare per l'effetto del suo intervento; da ciò consegue che la prestazione del mediatore può anche esaurirsi nel ritrovamento e nelle indicazioni di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative fino alla stipulazione del contratto, purchè questa sia in rapporto di casualità con l'indicazione del mediatore.

  • Cassazione civ.,sent. n.2049 del 30 giugno 1959, sez.I - Perchè il mediatore acquisti il diritto alla provvigione non è necessario il suo concorso fino alla stipulazione del contratto, essendo sufficiente che egli abbia collaborato alla conclusione dell'affare e che esista un rapporto di casualità fra l'opera da lui svolta e la conclusione del contratto medesimo. Pertanto il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti che hanno concluso l'affare sostituiscono altri a se stesse nella stipulazione del contratto definitivo.

  • Cassazione civ.,n.1831 del 15 giugno 1959, sez. I - Il contratto concluso dal falsus procurator deve considerarsi sottoposto a condizione sospensiva (ratifica del dominus), per cui il diritto del mediatore alla provvigione si realizza, a norma dell'art.1757 del codice civile, soltanto al momento in cui interviene la ratifica.

  •  Cassazione civ.,n.378 del 26 gennaio 1978, sez.II - Il rifiuto opposto nelle trattative dell'attività di interposizione del mediatore non esime la parte, interessata alla conclusione dell'affare, dall'obbligo del pagamento del compenso della mediazione, quando l'opera del mediatore fu essa inizialmente accettata, e si pose in relazione casuale con l'affare poi concluso.

    N.B. Le succitate leggi e sentenze hanno il solo scopo di informare la gentile   clientela considerando anche il fatto di eventuali modifiche e aggiornamenti delle stesse. Pertanto è vietato l'uso di questa pagina in eventuali giudizi e/o controversie di chiunque esonerando lo studio UNYVERSO IMMOBILIARE da qualsiasi responsabilità di abusi ed errate interpretazioni. 

 

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